Il Decreto del Ministero Economia e Finanze 19 ottobre 2020 definisce le regole e adegua le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle spese detraibili al Sistema Tessera Sanitaria. In estrema sintesi, il Decreto prevede l’uso del flusso dati in essere, integrato con la tracciabilità del pagamento, per le spese effettuate fino al 31/12/2020, mentre dal I gennaio 2021 dovrà essere utilizzato un nuovo tracciato, che contiene anche i dati fiscali di fatture e documenti commerciali.
Le novità del tracciato 2021
Oltre alle modalità di pagamento, il tracciato che entra in vigore il I gennaio 2021 include i seguenti dati:
- il tipo di documento fiscale (Fattura o Documento commerciale);
- l’aliquota IVA (o la natura se l’IVA non è applicabile) di ciascuna operazione;
- l’eventuale opposizione del cittadino alla trasmissione dei dati per il 730 precompilato.
Al fine di semplificare altri adempimenti, il Decreto prevede la trasmissione delle spese al Sistema TS anche in caso di opposizione del contribuente alla loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato;
Mentre le spese sostenute nel 2020 devono essere trasmesse entro il 31 gennaio 2021, quelle effettuate dal I gennaio 2021 devono essere comunicate al Sistema TS entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Tali trasmissioni dei dati assolvono anche agli obblighi di invio dei dati delle fatture relative a spese sanitarie, per le quali vige il divieto di fatturazione elettronica.
Modalità di invio
I dati possono essere digitati manualmente nel portale www.sistemats.it, trasmessi con il software gestionale oppure inviati con il Registratore telematico tramite un flusso separato rispetto a quello dei corrispettivi giornalieri. Infatti, le nuove specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi, aggiornate il 30/06/2020, non fanno riferimento al “flusso unico” al Sistema Tessera Sanitaria prospettato in precedenza dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Per la trasmissione dei dati tramite Registratore telematico, gli ottici devono contattare i propri tecnici abilitati ed esercitare l’opzione nell’area riservata del portale www.sistemats.it.
Altre indicazioni del Decreto: in attesa di chiarimenti ufficiali
L’art. 6 comma 2 del Decreto prevede che, dal I gennaio 2021, gli ottici devono trasmettere al Sistema TS “i dati di tutti i corrispettivi giornalieri utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi “, ovvero i Registratori telematici.
Per ottemperare a tale indicazione occorre riconfigurare tutti i Registratori telematici entro il 31/12/2020; questa attività è oggettivamente impossibile, anche a causa della seconda ondata della pandemia Covid-19.
In ogni caso, ad una recente call con gli operatori e le associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, se al I gennaio 2021 i Registratori Telematici non saranno configurati per trasmettere i corrispettivi giornalieri al Sistema TS e continueranno ad inviarli direttamente all’Agenzia, non sarà commessa alcuna violazione e non potranno essere applicate sanzioni.
In altre parole, gli ottici che hanno già attivato i Registratori telematici sul portale Fatture e corrispettivi potranno continuare a trasmettere i dati su tale canale anche dopo il 31/12/2020 senza compiere alcuna violazione sanzionabile.
Restiamo in attesa di chiarimenti ufficiali.