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Il 1° febbraio parte la lotteria degli scontrini: le regole per gli ottici

Come si legge nel Comunicato stampa di ADM ed Entrate*, lunedì 1° febbraio parte la lotteria degli scontrini: gli acquisti di beni e servizi pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali per ogni euro speso, fino a un massimo di di 1.000 biglietti per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

La lotteria ammette solo pagamenti cashless

Possono partecipare alla lotteria degli scontrini tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni e servizi da esercenti che inviano telematicamente i corrispettivi. Sono ammessi solo i pagamenti con mezzi elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), per cui sono esclusi i pagamenti in contanti, ticket restaurant, gift card o misti.

Non partecipano alla lotteria gli scontrini per acquisti online, quelli per attività d’impresa, arte o professione e quelli per i quali il consumatore richiede l’acquisizione del codice fiscale per deduzioni/detrazioni fiscali.
Infatti, per per ciascun scontrino, i Registratori telematici acquisiscono il codice fiscale oppure il codice lotteria e non possono accettarli entrambi.
Inoltre, nella fase di avvio, non sono coinvolti nella lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche.

Nella sezione domande frequenti (FAQ) del portale lotteria sono spiegate in modo chiaro le altre regole di partecipazione ed i casi di esclusione.

Il Codice lotteria

Il Codice lotteria è un codice alfanumerico di otto caratteri che si ottiene digitando il proprio codice fiscale nell’area pubblica del portale lotteria (non è necessario registrarsi).
Il codice lotteria può essere stampato sotto forma di codice a barre o salvato sullo smartphone per esibirlo all’esercente al momento dell’acquisto.
Se si smarrisce il codice lotteria, è sufficiente richiederne uno nuovo digitando nuovamente il proprio codice fiscale nel portale.

La lotteria in tre mosse

Ulteriori informazioni sul codice lotteria sono disponibili nella sezione FAQ del portale.

La lotteria e i centri ottici

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 351449 del 11/11/2020, ha definito le regole per la trasmissione dei corrispettivi ai fini della lotteria per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria, tra cui gli ottici.
In estrema sintesi, gli ottici possono trasmettere alla lotteria i dati dei corrispettivi delle spese detraibili solo se il consumatore chiede che venga acquisito il codice lotteria invece del codice fiscale, rinunciando quindi alla detrazione delle spese.
In altre parole, l’ottico non può registrare nello stesso documento commerciale sia il codice fiscale che il codice lotteria del cliente. Infatti, i Registratori telematici acquisiscono il codice fiscale oppure il codice lotteria e non possono accettarli entrambi nello stesso scontrino.

Ad esempio, se il cliente acquista una soluzione unica per lenti a contatto e vi chiede di leggere il suo codice lotteria, con questa scelta rinuncia alla detrazione della spesa; in seguito all’acquisizione del codice lotteria, il Registratore telematico trasmetterà i dati dello scontrino per la partecipazione alle estrazioni.
Invece, se un cliente acquista due confezioni di lenti a contatto e vi porge la tessera sanitaria, ha diritto alla detrazione della spesa e, pertanto, non può partecipare alla lotteria.
Ovviamente il consumatore ha sempre la facoltà di partecipare alla lotteria per i beni non detraibili (es.: occhiali da sole).

* La data di avvio e altre regole sono state definite nel Provvedimento interdirettoriale n. 32051 del 29/01/2021

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Maria Chiara Visentin

Direttore Commerciale di Bludata Informatica
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