Perché gli ottici devono trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria?
Per consentire all’Agenzia delle Entrate di inserire nel 730 precompilato le spese sanitarie detraibili sostenute dai contribuenti nei centri ottici.
Tali dati vengono trasmessi dagli ottici al portale Sistema Tessera Sanitaria, che li «consolida» e li comunica all’Agenzia delle Entrate, che successivamente mette il 730 precompilato a disposizione dei contribuenti.
Quali dati devono essere trasmessi e quando?
Devono essere comunicati i dati delle spese detraibili (Dispositivi medici e prestazioni professionali) documentate con fattura, scontrino/documento commerciale integrato con il codice fiscale del contribuente e ricevute.
Non c’è un obbligo sulla periodicità di invio dei dati; occorre però rispettare il termine ultimo, ovvero il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui è stato emesso il documento che attesta la spesa detraibile sostenuta dal contribuente. Ad esempio, per i documenti contenenti spese detraibili emessi nell’anno 2019, il termine ultimo per la trasmissione, in assenza di proroghe, è il 31/01/2020.
Ovviamente non è consigliabile attendere gli ultimi giorni del mese di gennaio 2020 per inviare i dati.
Cosa sono i Codici spesa e quali sono per gli ottici?
I Codici Spesa identificano il tipo di spesa detraibile trasmessa al Sistema TS.
Per gli ottici, i Codici spesa sono:
- AD – Dispositivi medici con marcatura CE (occhiali da vista, lenti oftalmiche, lenti a contatto graduate, liquidi per lenti a contatto, pile acustiche,…)
- AA – Altre spese sanitarie (prestazioni professionali)
Quali novità sono state introdotte per le spese sostenute nel 2020?
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo di usare strumenti di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat, assegni, ecc…) per la detrazione di alcune tipologie di spese dal reddito delle persone fisiche. In altre parole, alcune spese non sono detraibili se i contribuenti le pagano in contanti.
Cosa cambia per gli ottici? Dipende dal Codice spesa:
- AD – Dispositivi medici con marcatura CE: non cambia nulla, in quanto le spese rimangono detraibili anche se pagate in contanti.
- AA – Altre spese sanitarie (prestazioni professionali): dal I gennaio 2020 vige l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, per cui tali spese non sono detraibili se pagate in contanti.
Cos’è l’Opposizione?
Per tutelare la propria privacy, ogni contribuente può esercitare verbalmente la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie per il 730 precompilato. In base al dettato normativo, l’opposizione deve essere gestita in modo diverso a seconda del tipo di documento emesso:
- Scontrino/documento commerciale: se non viene stampato il Codice Fiscale del cliente, la spesa non è detraibile.
- Fattura: viene stampata nel documento un’annotazione che attesta l’opposizione del cliente alla trasmissione dei dati.
La normativa specifica che l’opposizione è verbale, per cui, come chiarito anche nelle FAQ del portale www.sistemats.it “non si deve né si può chiedere [al contribuente] di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro”.
Come si comunicano i dati al Sistema TS?
I dati possono essere inseriti manualmente dagli ottici nel portale www.sistemats.it, esportati dal gestionale in uso ed inviati da un delegato (tipicamente il commercialista) oppure trasmessi direttamente tramite il gestionale in modo sincrono e asincrono.(*)
Cosa significa “invio in modo sincrono”? E “in modo asincrono”?
Invio sincrono: il gestionale invia i dati in modo sincrono quando trasmette una spesa alla volta non appena viene registrata. Ad esempio, se è attiva questa modalità, quando l’ottico salva un documento contenente spese detraibili, FOCUS si collega automaticamente al Sistema TS e comunica i dati. In caso di invio sincrono, generalmente il Sistema TS risponde in pochi secondi, per cui l’esito della trasmissione è immediato.
In corrispondenza di ciascun documento, il programma memorizza il numero di protocollo univoco che attesta la ricezione dei dati da parte del sistema Sistema TS.
Invio asincrono: il gestionale invia i dati in modo asincrono quando trasmette molte spese accumulate nel tempo con un unico invio. Se è attiva questa modalità, i dati di fatture, ricevute e scontrini vengono registrati in FOCUS e trasmessi periodicamente dall’ottico con pochi click del mouse. Per conoscere l’esito dell’invio è necessario attendere il termine dell’elaborazione da parte del Sistema TS.
FOCUS memorizza nella Console telematica il numero di protocollo di ogni comunicazione e permette di scaricare con un click le ricevute in PDF con gli eventuali errori/warning.
Divieto di fatturazione elettronica per le spese da inviare al Sistema TS
Nel 2019 e 2020 gli ottici non possono emettere fattura elettronica per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.
Tale divieto vale anche nei casi in cui i dati non vengono trasmessi per opposizione da parte del contribuente.
Quando le fatture contengono dati da trasmettere al Sistema TS, FOCUS emette fattura cartacea.
In questo articolo sintetizziamo gli obblighi e divieti di fatturazione elettronica attualmente in vigore.
FOCUS 10 come aiuta gli ottici a raccogliere i dati e trasmetterli al Sistema TS?
FOCUS 10 include una serie di funzionalità per automatizzare la raccolta e la trasmissione telematica dei dati delle spese detraibili al Sistema TS.
Per agevolare la raccolta dei dati, il programma inserisce automaticamente i Codici spesa per i dispositivi medici e le prestazioni professionali, gestisce le Opposizioni dei consumatori e segnala i Codici Fiscali dei clienti già inseriti nel database affinché ne venga controllata la correttezza con la semplice lettura del codice a barre stampato sul retro della Tessera sanitaria.
Il modulo FOCUS TS interscambia i dati con il Sistema Tessera Sanitaria sia in modo sincrono che asincrono, memorizzando il numero di protocollo di ogni comunicazione.
La Console telematica di FOCUS TS permette di controllare lo stato di ogni comunicazione al Sistema TS, scaricare, visualizzare e salvare le ricevute in PDF e correggere gli eventuali errori/warning.
(*) Il Decreto fiscale 2020 ha disposto che, a partire dal 1 luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dovranno adempiere all’obbligo “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri” tramite i Registratori telematici (cosiddetto “flusso unico”). La norma ha la finalità di razionalizzare gli adempimenti per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie, prevedendo un unico canale di trasmissione per i dati necessari per il 730 precompilato, i dati dei corrispettivi e quelli per la “lotteria degli scontrini”.
Attualmente non sono disponibili i provvedimenti attuativi relativi a tale obbligo.