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Invio telematico dei corrispettivi: dal I gennaio 2020 è scattato l’obbligo per tutti gli ottici

Il I gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei commercianti al minuto, tra cui gli ottici.

Allo stato attuale dell’evoluzione normativa, tali adempimenti devono essere assolti tramite un Registratore telematico oppure usando la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, come spiegato chiaramente nella guida Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il Registratore telematico (RT)

Il Registratore telematico (RT) è un’evoluzione del vecchio misuratore fiscale che, alla chiusura giornaliera, elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, predispone un file XML, lo sigilla elettronicamente per garantirne l’autenticità e procede con l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate assicurando sicurezza ed inalterabilità.

I Registratori telematici devono essere censiti, attivati e messi in servizio da laboratori e tecnici abilitati dall’Agenzia delle Entrate.
Per informazioni sulle procedure di accreditamento e di censimento dei Registratori telematici, visitate l’homepage della sezione Corrispettivi del portale dell’Agenzia delle Entrate.

Il Documento commerciale

Il Registratore telematico emette un nuovo tipo di documento, definito documento commerciale, che sostituisce gli scontrini e le ricevute fiscali.
In ogni caso, rimane l’obbligo per l’ottico di rilasciare la fattura se richiesta dal cliente.

Così come il “vecchio” scontrino fiscale “parlante”, il documento commerciale diviene idoneo alla detrazione delle spese sanitarie se contiene il Codice Fiscale del consumatore.
Quindi non cambiano le procedure di raccolta dei dati per l’emissione dei documenti commerciali integrati con il Codice Fiscale del consumatore: è indispensabile leggere il barcode sul retro della Tessera Sanitaria.

Il documento commerciale può essere emesso con il Registratore telematico o tramite la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi.

Moratoria delle sanzioni nei primi sei mesi

In base al Decreto crescita e alla Circolare n. 15 del 29/06/2019, nei primi sei mesi di vigenza dell’obbligo non vengono applicate sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi viene svolta entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui viene effettuata l’operazione.

Fino al momento di attivazione del nuovo Registratore telematico, e comunque non oltre la scadenza del primo semestre di vigenza dell’obbligo, gli esercenti dovranno rilasciare lo scontrino fiscale utilizzando i vecchi registratori di cassa oppure emettere ricevuta fiscale.

Modalità transitorie per l’invio dei dati

Le modalità telematiche per recapitare all’Agenzia delle Entrate i flussi relativi al mese precedente sono state individuate con il provvedimento direttoriale 236086/2019:

  • upload dei file i dati dei corrispettivi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
  • procedura web che consente la digitazione manuale dei dati nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
  • trasmissione diretta o tramite intermediario abilitato (tipicamente, il commercialista).

Queste modalità di recapito dei corrispettivi sono soluzioni transitorie valide solo per i sei mesi in cui viene applicata la moratoria delle sanzioni, ovvero fino al 30/06/2020 per gli esercenti obbligati dal I gennaio 2020.

Invio dei corrispettivi tramite il Sistema Tessera Sanitaria

Il Decreto fiscale 2020 ha disposto che, a partire dal 1 luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dovranno adempiere all’obbligo “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri” tramite i Registratori telematici. La norma ha la finalità di razionalizzare gli adempimenti per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie, prevedendo un unico canale di trasmissione per i dati necessari per il 730 precompilato, i dati dei corrispettivi e quelli per la “lotteria degli scontrini.

Attualmente non sono disponibili i provvedimenti attuativi relativi a tale obbligo: le nuove specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi, in vigore a marzo 2020, non fanno riferimento al “flusso unico” al Sistema Tessera Sanitaria.

Lotteria degli scontrini

La “Lotteria degli scontrini” sarebbe dovuta entrare in vigore I gennaio 2020, ma il Decreto fiscale 2020 l’ha rinviata al il I luglio 2020 per tutti gli esercenti.
Tutti i Registratori telematici dovranno essere opportunamente aggiornati per ottemperare alle regole tecniche per la trasmissione dei documenti commerciali validi per partecipare alla Lotteria.

I soggetti che, come gli ottici, trasmettono i dati al Sistema Tessera Sanitaria, erano già stati esonerati dalla lotteria fino al 30/06/2020 dal provvedimento n. 739122/2019 dell’Agenzia delle Entrate, in quanto non sono ancora state individuate soluzioni tecniche idonee a rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali.

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Maria Chiara Visentin

Direttore Commerciale di Bludata Informatica
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