Il 15/11 il Garante privacy ha emanato un Provvedimento nei confronti dell’Agenzia delle Entrate nel quale rileva che l’obbligo di fatturazione elettronica “presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”.
Per rispondere ad una parte dei rilievi del Garante sono stati presentati degli emendamenti al Decreto fiscale 2019, che il 13 dicembre è stato convertito in legge.
In estrema sintesi, il Decreto fiscale esonera parzialmente gli ottici dall’obbligo di fatturazione elettronicaper l’anno 2019.
Tale esclusione riguarda infatti solamente le fatture trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.
Il 20/12 il Garante privacy si è espresso in relazione all’Opposizione da parte dei contribuenti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, intimando all’Agenzia delle Entrate di “dare idonee istruzioni a tali soggetti affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, in modo da evitare trattamenti di dati in violazione del Regolamento e del Codice da parte dell’Agenzia stessa e di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di fatturazione elettronica.”
In altre parole, si profila un divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie, anche se i dati non vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
Allo stato attuale delle cose, in attesa di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di fatturazione elettronica rimane in vigore per:
– Fatture alle aziende (B2B)
– Fatture ai consumatori per beni non detraibili, che quindi non vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria
– Fatture del ciclo passivo (fatture ricevute dai fornitori)