
Fatturazione elettronica: le nuove specifiche per il 2021
Fatturazione elettronica per gli ottici: tra divieti ed obblighi Anche nel 2020 gli ottici non possono emettere fattura elettronica per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema
Fatturazione elettronica per gli ottici: tra divieti ed obblighi Anche nel 2020 gli ottici non possono emettere fattura elettronica per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema
Il Decreto Legge 119/2018 (Decreto fiscale) ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati, che in precedenza era un regime opzionale (D. Lgs. 127/2015).
I termini di entrata in vigore di tale obbligo sono:
Il Decreto fiscale e la Legge di bilancio 2019 hanno statuito che “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria possono adempiere all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria”, ma non sono stati emanati provvedimenti attuativi.
A tale proposito, il 17/06 Federottica ha pubblicato una comunicazione ricevuta dalla Ragioneria Generale dello Stato, disponibile a questo link:
Delucidazioni in merito all’invio dei “corrispettivi telematici” attraverso il Sistema TS
Il Decreto Legge 119/2018 (Decreto fiscale) ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati, che in precedenza era un regime opzionale (D. Lgs. 127/2015).
I termini di entrata in vigore di tale obbligo sono:
Il Decreto fiscale e la Legge di bilancio 2019 hanno statuito che “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria possono adempiere all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria”, ma non sono stati emanati provvedimenti attuativi.
A tale proposito, il 17/06 Federottica ha pubblicato una comunicazione ricevuta dalla Ragioneria Generale dello Stato, disponibile a questo link:
Delucidazioni in merito all’invio dei “corrispettivi telematici” attraverso il Sistema TS
Il Decreto Legge 119/2018 (Decreto fiscale) ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati, che in precedenza era un regime opzionale (D. Lgs. 127/2015).
I termini di entrata in vigore di tale obbligo sono:
Il Decreto fiscale e la Legge di bilancio 2019 hanno statuito che “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria possono adempiere all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria”, ma non sono stati emanati provvedimenti attuativi.
A tale proposito, il 17/06 Federottica ha pubblicato una comunicazione ricevuta dalla Ragioneria Generale dello Stato, disponibile a questo link:
Delucidazioni in merito all’invio dei “corrispettivi telematici” attraverso il Sistema TS
Il Decreto Legge 119/2018 (Decreto fiscale) ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati, che in precedenza era un regime opzionale (D. Lgs. 127/2015).
I termini di entrata in vigore di tale obbligo sono:
Il Decreto fiscale e la Legge di bilancio 2019 hanno statuito che “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria possono adempiere all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria”, ma non sono stati emanati provvedimenti attuativi.
A tale proposito, il 17/06 Federottica ha pubblicato una comunicazione ricevuta dalla Ragioneria Generale dello Stato, disponibile a questo link:
Delucidazioni in merito all’invio dei “corrispettivi telematici” attraverso il Sistema TS
Il Decreto Legge 119/2018 (Decreto fiscale) ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati, che in precedenza era un regime opzionale (D. Lgs. 127/2015).
I termini di entrata in vigore di tale obbligo sono:
Il Decreto fiscale e la Legge di bilancio 2019 hanno statuito che “i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria possono adempiere all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria”, ma non sono stati emanati provvedimenti attuativi.
A tale proposito, il 17/06 Federottica ha pubblicato una comunicazione ricevuta dalla Ragioneria Generale dello Stato, disponibile a questo link:
Delucidazioni in merito all’invio dei “corrispettivi telematici” attraverso il Sistema TS
L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati sarebbe dovuto entrare in vigore per gli ottici il I gennaio 2019. Dopo una serie di interventi del Garante privacy, la Legge di Bilancio
Per consentire all’Agenzia delle Entrate di inserire nel 730 precompilato le spese sanitarie detraibili sostenute dai contribuenti nei centri ottici.
Questi dati vengono trasmessi dagli ottici al portale Sistema Tessera Sanitaria, che li «consolida» e li comunica all’Agenzia delle Entrate, che successivamente mette il 730 precompilato a disposizione dei contribuenti.
Devono essere comunicati i dati delle spese detraibili (Dispositivi medici e prestazioni professionali) documentate con fattura, scontrino “parlante” (ovvero integrato con il codice fiscale del contribuente) e ricevute.
Non c’è un obbligo sulla periodicità di invio dei dati; occorre però rispettare il termine ultimo, ovvero il 31/01 dell’anno successivo a quello in cui è stato emesso il documento che attesta la spesa detraibile sostenuta dal contribuente.
Ad esempio, per i documenti contenenti spese detraibili emessi nell’anno 2018, il termine ultimo per la trasmissione, in assenza di proroghe, è il 31/01/2019.
Ovviamente non è consigliabile attendere gli ultimi giorni del mese di gennaio 2019 per inviare i dati.