
GDPR: Registro dei trattamenti obbligatorio per gli ottici!
Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo in questi giorni a disposizione sul proprio sito le istruzioni sul Registro delle attività di trattamento, previsto dall’Art. 30 Regolamento UE 2016/79 (GDPR).
Il Registro deve essere predisposto dal Titolare e dal Responsabile del Trattamento ed è un documento contenente le principali informazioni relative alle operazioni di trattamento.
Costituisce uno dei principali elementi di accountability del titolare, in quanto strumento idoneo a fornire un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all’interno della propria organizzazione, indispensabile per ogni attività di valutazione o analisi del rischio.
Il Registro può avere forma scritta od elettronica e deve essere esibito su richiesta al Garante o agli organismi preposti ai controlli (nuclei speciali della Guardia di Finanza).