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Sistema Tessera Sanitaria: spese del primo semestre entro il 30 settembre 2022

Come noto, il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 02/02/2022 ha modificato le scadenze per l’invio dei dati delle spese detraibili al Sistema Tessera Sanitaria per l’anno 2022.

In particolare, anche quest’anno le scadenze sono semestrali:

  • Spese del primo semestre 2022: entro il 30 settembre 2022;
  • Spese del secondo semestre 2022: entro il 31 gennaio 2023.

A partire dal I gennaio 2023, la trasmissione dei dati sarà mensile entro la fine del mese successivo alla data di pagamento del documento fiscale.

Specifiche tecniche per l’anno 2022

Il Decreto MEF del 19/10/2020 ha ridefinito le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, che rimangono invariate per l’anno 2022.

Oltre alle modalità di pagamento*, i tracciati includono i seguenti dati:

  • il tipo di documento fiscale (Fattura o Documento commerciale);
  • l’aliquota IVA (o la natura, se l’IVA non è applicabile) di ciascuna operazione;
  • l’eventuale opposizione del cittadino alla trasmissione dei dati per il 730 precompilato.

Il Decreto ha introdotto anche l’obbligo di inviare i dati anche in caso di opposizione del contribuente alla loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato.

* Per “modalità di pagamento” si intende se il pagamento è tracciato (Sì) o non tracciato (No); infatti, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non richiedono il dettaglio del tipo di pagamento, ma solo se il pagamento è tracciato (carte di credito, bancomat, bonifico, assegni…) o non tracciato, ovvero in contanti.

Modalità di trasmissione dei dati

I dati possono essere digitati manualmente nel portale www.sistemats.it, trasmessi con FOCUS TS in modo sincrono e asincrono, oppure inviati con altri software e i servizi proposti dai produttori di Registratori telematici. In ogni caso, si tratta di un flusso aggiuntivo e separato rispetto a quello dei corrispettivi giornalieri. Infatti, le nuove specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi non fanno riferimento al “flusso unico” al Sistema Tessera Sanitaria prospettato in precedenza dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Sanzioni per l’omessa, mancata o tardiva trasmissione dei dati

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 22 del 23 maggio 2022 ha chiarito che per l’omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria viene applicata la sanzione di € 100 euro per ogni singolo documento di spesa non inviato o inviato irregolarmente. Non ha alcun rilievo il mezzo di trasmissione (uno o più file), o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono. Ciò significa che, ad esempio, se scegliete di trasmettere i dati in modalità sincrona (spesa per spesa) o asincrona (un file con più documenti di spesa) non ci sono differenze sulle eventuali sanzioni applicate per errori nei file trasmessi che non vengono non corretti nei termini di legge.

In particolare, la risoluzione fa luce sulla corretta interpretazione dell’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs n. 175/2014, secondo cui “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

Per approfondimenti: Dati al Sistema tessera sanitaria, per la sanzione, ognuno fa per sé 

Post aggiornato il 12 settembre 2022

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Maria Chiara Visentin

Direttore Commerciale di Bludata Informatica
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