Il Decreto Fiscale 2022 (DL 146/2021) include una serie di proroghe e differimenti di termini che avranno un impatto nella gestione dei centri ottici nell’anno 2022.
Vediamo quali sono, in sintesi, le conferme e novità in arrivo sulla fatturazione elettronica, l’invio dei dati delle spese detraibili al Sistema Tessera Sanitaria e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Fatturazione elettronica: divieto confermato fino al 31/12/2022
Il Decreto Fiscale 2022 statuisce che anche nel 2022 gli ottici non possono emettere fattura elettronica per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. L’evoluzione normativa di tali obblighi e divieti è spiegata in questo post.
L’obbligo di fatturazione elettronica è – e rimane – in vigore per:
- Fatture alle aziende (B2B), avendo cura di non inserire dati sensibili, come da Interpello 307/2019;
- Fatture PA;
- Fatture ai consumatori per beni non detraibili, che quindi non vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.
L’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori degli ottici è entrato in vigore il I gennaio 2019.
Pertanto, già dal 2019 gli ottici devono ricevere le fatture elettroniche tramite un canale telematico, come, ad esempio, FOCUS FE.
Nuovo esterometro al I luglio 2022
Un altro differimento di termini riguarda l’obbligo di comunicare le operazioni con soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia tramite il Sistema di Interscambio, che entrerà in vigore il I luglio 2022. Pertanto, fino al 30/06/2022, i dati potranno essere trasmessi trimestralmente con il “vecchio” flusso dell’esterometro.
Sistema Tessera Sanitaria: confermato il tracciato 2021
Il Decreto del Ministero Economia e Finanze 19 ottobre 2020 ha ridefinito le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle spese detraibili al Sistema Tessera Sanitaria, che rimangono invariate per l’anno 2022.
Oltre alle modalità di pagamento*, i tracciati 2021 – 2022 includono i seguenti dati:
- il tipo di documento fiscale (Fattura o Documento commerciale);
- l’aliquota IVA (o la natura, se l’IVA non è applicabile) di ciascuna operazione;
- l’eventuale opposizione del cittadino alla trasmissione dei dati per il 730 precompilato.
Il Decreto ha introdotto anche l’obbligo di inviare i dati anche in caso di opposizione del contribuente alla loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato.
* Per “modalità di pagamento” si intende se il pagamento è tracciato (Sì) o non tracciato (No); infatti, le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria non richiedono il dettaglio del tipo di pagamento, ma solo se il pagamento è tracciato (carte di credito, bancomat, bonifico, assegni…) o non tracciato, ovvero in contanti.
Nuovi termini per la trasmissione dei dati
Dal I gennaio 2022, le spese sanitarie devono essere comunicate al Sistema TS entro la fine del mese successivo alla data di pagamento del documento fiscale.
Pertanto, in assenza di ulteriori proroghe, le fatture e documenti commerciali contenenti spese detraibili emessi nel mese di gennaio 2022 dovranno essere trasmessi entro il 28/02/2022, quelli emessi a febbraio entro il 31/03, e così via…
Corrispettivi telematici: tracciato XML 7.0 al I gennaio 2022
Il 01/01/2022 entra in vigore l’obbligo di trasmettere i corrispettivi giornalieri con il tracciato XML 7.0, per cui tutti firmware (i software interni) dei Registratori telematici dovranno essere aggiornati entro il 31/12/2021. Il nuovo tracciato, che supera alcune limitazioni della versione 6.0, introduce molte novità, tra cui una nuova gestione degli acconti, dei buoni, degli omaggi e dei corrispettivi non riscossi, gli arrotondamenti per i pagamenti in contanti (Art. 13 quater del Decreto Legge n. 50/2017), la distinzione tra cessione di beni e prestazioni di servizi.
Corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria al I gennaio 2023
Il Decreto Fiscale 2022 sposta al I gennaio 2023 l’entrata in vigore dell’obbligo per gli ottici di trasmettere i corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i Registratori telematici. Pertanto, entro il 31/12/2022 tutti i Registratori telematici dovranno essere aggiornati e riconfigurati per trasmettere i dati all’endpoint del Sistema Tessera Sanitaria.
Il cambio di endpoint (dal portale Fatture e corrispettivi al portale Sistema TS) NON implica il venir meno dell’obbligo di trasmettere le spese detrabili al Sistema TS tramite il software gestionale (o altre soluzioni) con le tempistiche e i tracciati definiti dal Decreto del Ministero Economia e Finanze 19 ottobre 2020.
Questo post è stato aggiornato il 15/12/2021