Nelle ultime settimane sono stati emessi alcuni provvedimenti che avranno un impatto nella gestione quotidiana dei centri ottici nell’anno 2021, ed altre modifiche sono in arrivo nel disegno di legge di Bilancio 2021.
Vediamo quali sono, in sintesi, le novità sulla trasmissione dei dati delle spese detraibili al Sistema Tessera Sanitaria, la Lotteria degli scontrini e la Fatturazione elettronica.
Sistema Tessera Sanitaria: le novità per 2021
Il Decreto del Ministero Economia e Finanze 19 ottobre 2020 ha ridefinito alcune regole ed adeguato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati delle spese detraibili al Sistema Tessera Sanitaria sia per l’anno 2020 che per il 2021.
Le novità del tracciato 2021
Oltre alle modalità di pagamento, il tracciato che entra in vigore il I gennaio 2021 include i seguenti dati:
- il tipo di documento fiscale (Fattura o Documento commerciale);
- l’aliquota IVA (o la natura se l’IVA non è applicabile) di ciascuna operazione;
- l’eventuale opposizione del cittadino alla trasmissione dei dati per il 730 precompilato.
Il Decreto ha introdotto anche altre rilevanti novità per l’anno 2021:
- Invio dei dati anche in caso di Opposizione del contribuente alla loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato;
- nuovi termini per la trasmissione dei dati.
Infatti, dal I gennaio 2021, le spese devono essere comunicate al Sistema TS entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Pertanto, in assenza di proroghe, le fatture e documenti commerciali contenenti spese detraibili emessi nel mese di gennaio 2021 dovranno essere trasmessi entro il 28/02/2021, quelli emessi a febbraio entro il 31/03, e così via…
Per approfondimenti:
Sistema Tessera Sanitaria: nuovi tracciati per la trasmissione dei dati dal I gennaio 2021
Lotteria degli scontrini: regole per gli ottici
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 351449 del 11/11/2020, ha definito le regole per la trasmissione dei corrispettivi ai fini della lotteria per i soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria, tra cui gli ottici.
In estrema sintesi, gli ottici possono trasmettere alla lotteria i dati dei corrispettivi delle spese detraibili solo se il consumatore chiede che venga acquisito il codice lotteria invece del codice fiscale, rinunciando quindi alla detrazione delle spese.
Ad esempio, se il cliente acquista una soluzione unica per lenti a contatto e vi chiede di leggere il suo codice lotteria, con questa scelta rinuncia alla detrazione della spesa; in seguito all’acquisizione del codice lotteria, il Registratore telematico trasmetterà i dati dello scontrino per la partecipazione alle estrazioni.
Invece, se un cliente acquista due confezioni di lenti a contatto e vi porge la tessera sanitaria, ha diritto alla detrazione della spesa e, pertanto, non può partecipare alla lotteria.
Ovviamente il consumatore ha sempre la facoltà di partecipare alla lotteria per i beni non detraibili (es.: occhiali da sole).
Per approfondimenti:
Corrispettivi telematici e lotteria degli scontrini: le regole per gli ottici
Fatturazione elettronica: tra divieti ed obblighi
In base a quanto previsto dal disegno di legge di Bilancio 2021, anche il prossimo anno gli ottici non potranno emettere fattura elettronica per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. L’evoluzione normativa di tali obblighi e divieti è spiegata in questo post.
L’obbligo di fatturazione elettronica è – e rimane – in vigore per:
- Fatture alle aziende (B2B), avendo cura di non inserire dati sensibili, come da Interpello 307/2019;
- Fatture PA;
- Fatture ai consumatori per beni non detraibili, che quindi non vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.
Ciclo passivo (fatture ricevute)
L’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori degli ottici è entrato in vigore il I gennaio 2019.
Pertanto, già dal 2019 gli ottici devono ricevere le fatture elettroniche tramite un canale telematico, come, ad esempio, FOCUS FE.
Per approfondimenti:
Fatturazione elettronica: le novità per il 2021