Il I gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per la generalità dei commercianti al minuto, tra cui gli ottici. Tale adempimento era già in essere dal I luglio 2019 per le aziende con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000.
Allo stato attuale dell’evoluzione normativa, l’obbligo deve essere assolto tramite un Registratore telematico oppure usando la procedura web dell’Agenzia delle Entrate, come spiegato chiaramente nella guida Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il Registratore telematico e il documento commerciale
Il Registratore telematico (RT) è un’evoluzione del vecchio misuratore fiscale che, alla chiusura giornaliera, elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, predispone un file XML, lo sigilla elettronicamente per garantirne l’autenticità e procede con l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni assicurando sicurezza ed inalterabilità.
Il Registratore telematico deve essere censito, attivato e messo in servizio da laboratori e tecnici abilitati dall’Agenzia delle Entrate.
Il Registratore telematico emette un nuovo tipo di documento, definito documento commerciale, che sostituisce gli scontrini e le ricevute fiscali.
In ogni caso, rimane l’obbligo per l’ottico di rilasciare la fattura se richiesta dal cliente. Così come il “vecchio” scontrino fiscale “parlante”, il documento commerciale diviene idoneo alla detrazione delle spese sanitarie se contiene il Codice Fiscale del consumatore.
Sospensione delle sanzioni nel primo semestre
In base al Decreto crescita e alla circolare n. 15 del 29/06/2019, nei primi sei mesi di vigenza dell’obbligo non vengono applicate sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi viene effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui viene effettuata l’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
Fino al momento di attivazione del nuovo Registratore telematico, e comunque non oltre la scadenza del primo semestre di vigenza dell’obbligo, gli esercenti dovranno rilasciare lo scontrino fiscale utilizzando i vecchi registratori di cassa oppure emettere ricevuta fiscale.
Le modalità telematiche per recapitare all’Agenzia delle Entrate i flussi relativi al mese precedente sono state individuate con il provvedimento direttoriale 236086/2019:
- upload dei file i dati dei corrispettivi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
- procedura web che consente la digitazione manuale dei dati nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
- trasmissione diretta o tramite intermediario abilitato (tipicamente, il commercialista).
Queste modalità di recapito dei corrispettivi sono soluzioni transitorie valide solo per i sei mesi in cui viene applicata la moratoria delle sanzioni, ovvero fino al 30/06/2020 per i soggetti obbligati dal I gennaio 2020.
Per gli esercenti obbligati dal I luglio 2019, le soluzioni transitorie non sono più valide, ma l’Agenzia delle Entrate ha previsto una ulteriore moratoria fino al 30/04/2020.
Ulteriore moratoria delle sanzioni fino al 30 aprile 2020
La risoluzione 6/E del 10/02/2020 ha introdotto una ulteriore sospensione delle sanzioni fino al 30/04/2020 per gli esercenti che, dal 01/07/2019 al 31/12/2019, pur avendo documentato, memorizzato i corrispettivi e liquidato correttamente l’IVA, hanno omesso la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Come anticipato, questa ulteriore moratoria riguarda gli ottici con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000, che avrebbero dovuto iniziare a trasmettere i corrispettivi dal I luglio 2019.
In pratica, gli ottici obbligati dal I luglio 2019 hanno tempo fino al 30/04/2020 per regolarizzare omesse trasmissioni di corrispettivi relative al periodo 01/07 – 31/12/2019.
Invio dei corrispettivi tramite il Sistema Tessera Sanitaria
Il Decreto fiscale 2020 ha disposto che, a partire dal I luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dovranno adempiere all’obbligo “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri” tramite i Registratori telematici. La norma ha la finalità di razionalizzare gli adempimenti per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie, prevedendo un unico canale di trasmissione per i dati necessari per il 730 precompilato, i dati dei corrispettivi e quelli per la “lotteria degli scontrini.
Attualmente non sono disponibili i provvedimenti attuativi relativi a tale obbligo: le nuove specifiche tecniche per l’invio dei corrispettivi, (facoltative dal I marzo 2020, obbligatorie dal I luglio 2020) non fanno riferimento al “flusso unico” al Sistema Tessera Sanitaria.
Lotteria degli scontrini
La “Lotteria degli scontrini” sarebbe dovuta entrare in vigore I gennaio 2020, ma il Decreto fiscale 2020 l’ha rinviata al il I luglio 2020 per tutti gli esercenti.
Tutti i Registratori telematici dovranno essere opportunamente aggiornati per ottemperare alle regole tecniche per la trasmissione dei documenti commerciali validi per partecipare alla Lotteria.
Il provvedimento del 5 marzo dell’Agenzia delle Entrate e dei Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate statuisce che, in fase di prima applicazione, non partecipano alla lotteria gli acquisti documentati tramite fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
Non partecipano alla lotteria anche gli acquisti per i quali i consumatori richiedono all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale ai fini di detrazione/deduzione fiscale.
Emergenza Coronavirus
Il decreto “Cura Italia”, nell’ambito degli interventi volti ad attenuare l’impatto dall’epidemia di COVID-19, ha disposto la sospensione di una serie di adempimenti fiscali.
Per rispondere ai numerosi dubbi sorti sull’applicazione del decreto, l’Agenzia delle Entrate ha emesso la circolare 8/2020, che, in relazione all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ha riconosciuto la sospensione solo per la trasmissione telematica e solo nei casi in cui “sia stata legittimamente differita ad un momento successivo (si pensi, ad esempio, all’assenza di rete internet e/o a problemi di connettività del dispositivo.”
Si tratta di una deroga al principio per cui la fase di memorizzazione e di trasmissione dei dati dei corrispettivi costituiscono un unico adempimento.