L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati sarebbe dovuto entrare in vigore per gli ottici il I gennaio 2019.
Dopo una serie di interventi del Garante privacy, la Legge di Bilancio 2019 ha vietato agli ottici di emettere fatture elettroniche “con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria”. A febbraio 2019, il Decreto semplificazioni ha esteso tale divieto anche ai soggetti che non sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema TS con riferimento alle “fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Non essendo ancora state individuate le modalità per l’emissione delle fatture elettroniche nel rispetto delle prescrizioni del Garante privacy, il Decreto fiscale 2020 ha prolungato il divieto di fatturazione elettronica all’anno 2020.
Pertanto, il quadro normativo per gli ottici non cambia rispetto al 2019: vediamo qui di seguito quali sono i divieti ed obblighi.
Divieto di fatturazione elettronica
Nel 2020 gli ottici non possono emettere fattura elettronica per le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria; tale divieto vale anche nei casi in cui i dati non vengono trasmessi per Opposizione da parte del contribuente.
Obbligo di fatturazione elettronica
Ciclo attivo (fatture emesse)
L’obbligo di fatturazione elettronica attiva rimane in vigore per:
- Fatture alle aziende (B2B), avendo cura di non inserire dati sensibili, come da Interpello 307/2019;
- Fatture PA;
- Fatture ai consumatori per beni non detraibili, che quindi non vengono comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.
Ciclo passivo (fatture ricevute)
L’obbligo di fatturazione elettronica per i fornitori degli ottici è entrato in vigore il I gennaio 2019.
Pertanto, già dal 2019 gli ottici devono ricevere le fatture elettroniche tramite un canale telematico, come, ad esempio, FOCUS FE.
Divieto di “esterometro”
Con l’Interpello 327/2019, l’Agenzia delle Entrate ha esteso il divieto di inserimento dei dati sanitari al cosiddetto “esterometro”: per tutelare la riservatezza delle persone fisiche non residenti in Italia, i dati delle prestazioni sanitarie non devono essere inseriti nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere, in quanto i dati sono trasmessi secondo il tracciato e le specifiche della fattura elettronica tramite SDI.
In altre parole, per rispettare le prescrizioni del Garante privacy, le fatture ai consumatori stranieri non devono essere elettroniche e, di conseguenza, i relativi dati non possono essere inseriti nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”).
Le nostre soluzioni per i centri ottici
FOCUS 10 opera tenendo conto del quadro normativo in essere, per cui emette fattura cartacea per le fatture da trasmettere al Sistema TS e fattura elettronica negli altri casi.
Il modulo per la fatturazione elettronica FOCUS FE, che include un portale per gestire lo scambio dei file-fattura XML con il Sistema di Interscambio, integra in modo semplice l’emissione, la trasmissione, la ricezione e conservazione a norma delle fatture elettroniche nelle procedure di FOCUS usate quotidianamente.
Gli ottici che non attivano il modulo FOCUS FE possono comunque esportare i file-fattura XML dal programma per importarli in piattaforme esterne per la fatturazione elettronica.
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