Il Decreto Legge 119/2018 (Decreto fiscale) ha introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati, che in precedenza era un regime opzionale (D. Lgs. 127/2015).
L’obbligo è entrato in vigore il I luglio 2019 per le aziende con fatturato 2018 superiore a € 400.000 e sarà esteso a tutti gli altri esercenti il I gennaio 2020.
Allo stato attuale dell’evoluzione normativa, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere effettuata tramite un Registratore telematico.
Il Registratore telematico (RT)
Il Registratore telematico (RT) è un’evoluzione del vecchio misuratore fiscale che, alla chiusura giornaliera, elabora i dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, predispone un file XML, lo sigilla elettronicamente per garantirne l’autenticità e procede con l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate assicurando sicurezza ed inalterabilità.
I modelli più recenti di registratori di cassa possono essere adattati/aggiornati per operare come Registratori telematici.
I Registratori telematici devono essere installati, attivati, associati alla Partita IVA del centro ottico e messi in servizio da laboratori e tecnici abilitati dall’Agenzia delle Entrate.
Per informazioni sulle procedure di accreditamento e di censimento dei Registratori telematici, visitate l’homepage della sezione Corrispettivi del portale dell’Agenzia delle Entrate.
Il Documento commerciale
Il Registratore telematico emette un nuovo tipo di documento, definito documento commerciale, che sostituisce gli scontrini e le ricevute fiscali.
In ogni caso, rimane l’obbligo per l’ottico di rilasciare la fattura se richiesta dal cliente.
Così come il “vecchio” scontrino fiscale “parlante”, il documento commerciale diviene idoneo alla detrazione delle spese sanitarie se contiene il Codice Fiscale del consumatore.
Quindi non cambiano le procedure di raccolta dei dati per l’emissione dei documenti commerciali integrati con il Codice Fiscale del consumatore: è indispensabile leggere il barcode sul retro della Tessera Sanitaria.
Il documento commerciale può essere emesso con il Registratore telematico, il Server RT o tramite una procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi.
Moratoria delle sanzioni
Il Decreto crescita dispone che non si applicano sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell’IVA.
La moratoria delle sanzioni vale per il I semestre di vigenza dell’obbligo, ovvero:
- fino al 31/12/2019 per le aziende obbligate con decorrenza I luglio 2019;
- fino al 30/06/2020 per le aziende obbligate con decorrenza I gennaio 2020.
Sulla moratoria delle sanzioni è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15 del 29/06/2019 e il provvedimento direttoriale 236086/2019: gli esercenti che non hanno ancora a disposizione un Registratore telematico possono assolvere all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Tali soggetti, fino al momento di attivazione del nuovo Registratore telematico, e comunque non oltre la scadenza del primo semestre di vigenza dell’obbligo, dovranno rilasciare lo scontrino fiscale utilizzando i vecchi registratori di cassa oppure emettere ricevuta fiscale.
Le modalità telematiche per “recapitare” all’Agenzia delle Entrate i flussi relativi al mese precedente sono state individuate con il provvedimento direttoriale 236086/2019.